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La Corte costituzionale ha stabilito il principio che, quando un governo o il Parlamento decidono dei tagli alla spesa pubblica, è necessario ridurre prima le altre spese “indistinte”, e solo dopo, se strettamente necessario, quelle per la sanità. Il motivo è che la spesa sanitaria va a tutelare il diritto fondamentale alla salute, riconosciuto dalla Costituzione all’art. 32.
La Consulta ha sentenziato su di un ricorso della Regione Campania contro la legge di bilancio dello scorso anno che aveva richiesto alle Regioni di sborsare 350 milioni di euro all’anno per la sanità pubblica. La legge di bilancio prevedeva una ‘punizione’ per quelle Regioni che non rispettavano la richiesta: un taglio delle risorse statali, anche quelle destinate alla sanità. Su questo punto, la Consulta è intervenuta dichiarando incostituzionale la manovra.
La sentenza riconosce che, in una situazione in cui i soldi scarseggiano, può essere obbligatorio fare dei tagli “per fare fronte a esigenze di contenimento della spesa pubblica”, esigenze spesso anche imposte dai vincoli e i regolamenti europei, ma non a carico della sanità. Il sistema sanitario, infatti, sorge per tutelare il diritto costituzionale alla salute. Esso “chiama in causa imprescindibili esigenze di tutela anche delle fasce più deboli della popolazione, non in grado di accedere alla spesa sostenuta direttamente dal cittadino, cosiddetta out of pocket”. Una spesa che negli ultimi anni è aumentata per gli italiani.
Un particolare passaggio della legge di bilancio, poi, è stato dichiarato incostituzionale: si tratta di un passaggio del comma 527, quello che prevedeva che se le Regioni non versano quanto richiesto possano essere tagliate anche le risorse che gli spettano per la tutela della salute.
Infatti, anche se una Regione non versa la propria quota di contributi, “lo Stato non può ‘rispondere’ tagliando risorse destinate alla spesa costituzionalmente necessaria, tra cui quella sanitaria – già, peraltro, in grave sofferenza per l’effetto […] delle precedenti stagioni di arditi tagli lineari”, e invece deve “agire su altri versanti che non rivestono il medesimo carattere”. Il diritto alla salute, si chiarisce, coinvolge “primarie esigenze della persona umana”. Perciò non può essere sacrificato se il governo o il Parlamento possono tagliare risorse “per altri impieghi che non rivestono la medesima priorità”.
