Il recepimento della nuova direttiva europea sulla qualità dell’aria entra nella fase decisiva. Il Consiglio dei ministri ha approvato il 4 agosto 2026, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo che attua in Italia la direttiva (UE) 2024/2881 “relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”. Il provvedimento, presentato dal ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, è stato quindi trasmesso alle Camere ed è diventato l’Atto del Governo n. 435, arrivato alla Presidenza del Senato il 7 agosto.Non si tratta ancora, dunque, del decreto legislativo definitivo. Lo schema deve essere esaminato dalle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato, che possono formulare osservazioni e condizioni. In base alla legge di delegazione europea 2024, i pareri devono essere espressi entro 40 giorni dalla trasmissione; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere anche in loro assenza.Conclusa questa fase, lo schema tornerà al Governo per l’approvazione definitiva. Seguiranno l’emanazione del decreto legislativo e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’intero percorso deve tenere conto della scadenza europea: la direttiva 2024/2881 deve essere recepita entro l’11 dicembre 2026. Lo stesso schema conferma espressamente questa data.È quindi possibile che il testo cambi nel passaggio parlamentare e nella deliberazione definitiva. Ma l’A.G. 435 consente già di capire in modo molto preciso come il Governo intende ridisegnare la normativa italiana.
Non è soltanto un aggiornamento dei limiti
Il decreto è molto più ampio di quanto possa suggerire l’attenzione concentrata sui nuovi valori limite. È composto da 29 articoli, 17 allegati e appendici tecniche e sostituirà integralmente il decreto legislativo 155/2010, che da oltre quindici anni costituisce il principale riferimento italiano sulla qualità dell’aria.Il cambio di impostazione è rilevante. Rimane centrale il rispetto dei valori limite, ma accanto a esso acquista un peso molto maggiore la riduzione dell’esposizione complessiva della popolazione agli inquinanti.La relazione illustrativa richiama esplicitamente i nuovi valori più severi per PM2,5, PM10 e biossido di azoto, il monitoraggio di nuovi parametri come particelle ultrafini e black carbon, un maggiore ricorso alla modellistica e soprattutto l’introduzione di obblighi di riduzione dell’esposizione media a PM2,5 e NO₂.In altre parole, non basterà più chiedersi se una singola centralina superi o meno un limite.
Diventerà sempre più importante valutare a quali concentrazioni di inquinanti è mediamente esposta la popolazione.PM10, PM2,5 e NO₂: limiti molto più severi dal 2030Fino alla fine del 2029 continueranno ad applicarsi, salvo altre disposizioni, gli standard attuali. Dal 1° gennaio 2030 entreranno invece in vigore i nuovi limiti.Per il PM2,5 la media annuale scenderà da 25 a 10 µg/m³. Verrà inoltre introdotto un limite giornaliero di 25 µg/m³, che potrà essere superato al massimo 18 volte l’anno.Per il PM10 il limite annuale passerà da 40 a 20 µg/m³. Il valore giornaliero scenderà da 50 a 45 µg/m³ e i superamenti consentiti saranno ridotti da 35 a 18 all’anno.Per il NO₂ il limite annuale verrà dimezzato da 40 a 20 µg/m³. Comparirà inoltre un nuovo limite giornaliero di 50 µg/m³, superabile non più di 18 volte l’anno, mentre il valore orario di 200 µg/m³ potrà essere superato solo tre volte anziché 18.È un cambiamento sostanziale soprattutto nelle città. Un livello medio annuo di NO₂ pari, per esempio, a 30 µg/m³ è oggi conforme alla normativa, ma sarebbe superiore del 50% rispetto al limite del 2030. Lo stesso vale per molte situazioni relative al PM10 e soprattutto al PM2,5.Questo rende utile affiancare sin d’ora ai dati delle centraline tre riferimenti distinti: limite vigente, limite 2030 e valore guida OMS. Lo stesso fatto dal progetto “Cambiamo aria” dell’Osservatorio Mobilità Urbana Sostenibile di Kyoto Club e Clean Cities in collaborazione con l’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente.

L’esposizione media della popolazione diventa un indicatore normativo
Una delle innovazioni più rilevanti riguarda PM2,5 e NO₂.Il decreto introduce l’Indicatore di esposizione media (IEM), calcolato sulla base delle concentrazioni rilevate nei siti di fondo urbano rappresentativi dell’esposizione della popolazione e utilizzando medie su tre anni.Per PM2,5 e NO₂ il decreto introduce due riferimenti distinti. Da una parte stabilisce obblighi di riduzione percentuale dell’IEM rispetto al livello di riferimento: per il PM2,5 la riduzione richiesta varia in funzione del valore iniziale e, per i livelli più elevati, arriva almeno al 25%; per il NO₂, quando l’IEM di riferimento è pari o superiore a 20 µg/m³, è richiesta una riduzione di almeno il 25%.Questi obblighi percentuali non coincidono però con gli obiettivi di concentrazione dell’esposizione media, fissati a 5 µg/m³ per il PM2,5 e 10 µg/m³ per il NO₂. Una Regione che parta da livelli elevati potrebbe quindi conseguire interamente la riduzione percentuale richiesta senza raggiungere questi valori assoluti. Per esempio, un IEM del PM2,5 di 16 µg/m³, ridotto del 25%, scenderebbe a 12 µg/m³: l’obbligo percentuale sarebbe soddisfatto, ma il valore resterebbe più che doppio rispetto all’obiettivo di esposizione media di 5 µg/m³.Occorre inoltre distinguere questi obiettivi dai valori limite che entreranno in vigore nel 2030. Per il PM2,5, ad esempio, il valore limite annuale sarà 10 µg/m³, mentre 5 µg/m³ è l’obiettivo di concentrazione dell’esposizione media. Sono strumenti diversi: il primo riguarda il rispetto della qualità dell’aria nelle zone secondo le regole di valutazione previste dal decreto; il secondo riguarda la progressiva riduzione dell’esposizione media della popolazione.Il nuovo sistema introduce quindi una doppia pressione al miglioramento: rispettare i valori limite in tutte le aree interessate e, contemporaneamente, continuare a ridurre l’esposizione media della popolazione verso livelli ancora più bassi.Come vedremo in uno specifico approfondimento, diventa quindi decisiva anche la scelta delle centraline utilizzate per determinare l’IEM: la loro selezione incide sul valore di partenza e, di conseguenza, sull’obbligo di riduzione attribuito a ciascuna Regione.
Il nuovo sistema introduce quindi una doppia pressione al miglioramento: rispettare i valori limite in tutte le aree interessate e, contemporaneamente, continuare a ridurre l’esposizione media della popolazione verso livelli ancora più bassi.
Il 2030 comincia nel 2026: arrivano le “tabelle di marcia”
Probabilmente è questa la novità amministrativa più importante.Il decreto introduce le tabelle di marcia per la qualità dell’aria, strumenti simili ai piani regionali ma destinati ad agire prima dell’entrata in vigore dei nuovi limiti.Se tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2029 in una zona viene registrato un livello superiore a uno dei valori che dovranno essere rispettati nel 2030, la Regione o Provincia autonoma deve adottare una tabella di marcia per arrivare alla conformità entro la nuova scadenza. La tabella deve essere adottata entro due anni dall’anno nel quale è stato registrato il superamento.È possibile evitare la tabella soltanto se uno scenario di riferimento dimostra che il valore sarà comunque raggiunto attraverso le misure già vigenti. In questo caso deve però essere fornita una giustificazione dettagliata al pubblico e alla Commissione europea.Il messaggio è chiaro: non si potrà attendere il 2030 per scoprire che i nuovi standard non vengono rispettati.I dati raccolti oggi diventano quindi direttamente rilevanti per la pianificazione del prossimo quadriennio.
