ma.bu.
La legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 (decreto 1°maggio), recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, incentivi all’occupazione e contrasto del caporalato digitale, ha concluso il proprio iter parlamentare con l’approvazione definitiva del Senato, ed è stato pubblicato nella GU Serie Generale n.147 del 27-06-2026, insieme al testo coordinato.
Il provvedimento interviene su un terreno giuridicamente sensibile: il rapporto tra autonomia collettiva, tutela costituzionale della retribuzione, strumenti di monitoraggio pubblico dei trattamenti economici e nuove forme di organizzazione digitale del lavoro.
Il provvedimento non introduce un salario minimo legale, continuando a delegare, dopo l’abolizione definitiva della scala mobile del 1992, gli aumenti salariali alla contrattazione collettiva. Ben poca cosa rispetto alle necessità di tanti lavoratori italiani (i salari italiani sono tra i più bassi d’Europa, addirittura ridotti del 9% e oltre negli ultimi dieci anni), anche perché la contrattazione collettiva spesso arriva tardi e a stenti copre l’inflazione.
Uno degli snodi principali del decreto riguarda la nozione di trattamento economico complessivo. Il testo precisa che esso comprende tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro: mensilità aggiuntive, indennità fisse e continuative, welfare contrattuale spettante alla generalità dei dipendenti e ulteriori istituti aventi valore economico.Restano invece escluse le voci discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori. La scelta non è neutra: il legislatore individua il trattamento economico complessivo come parametro di riferimento, ma lo ancora alla fonte collettiva, evitando di sostituire integralmente l’intervento legislativo all’autonomia delle parti sociali. Dunque, ancora una volta, è la forza contrattuale, cioè economica, delle parti a disporre in tema. Niente salario minimo dunque, niente indicizzazione dei salari. In questo modo il governo, ovviamente, fa contenta Confindustria and co. che mirano al contenimento del costo del lavoro per massimizzare i profitti delle imprese, soprattutto laddove la parte sindacale sia particolarmente debole.
il decreto interviene anche sul problema, ricorrente, del ritardo nei rinnovi dei contratti collettivi nazionali. In caso di mancato rinnovo entro i primi nove mesi successivi alla scadenza naturale del CCNL, e in assenza di diverse pattuizioni contrattuali, è previsto un adeguamento retributivo a titolo di anticipazione forfetaria. Il parametro individuato è la variazione dell’indicatore dei prezzi al consumo al netto dei prodotti energetici importati, l’IPCA-NEI, nella misura del 50 per cento. Nei settori caratterizzati da elevata stagionalità o variabilità dei ricavi, nonché per alcuni soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, la misura dell’adeguamento potrà essere determinata dalla contrattazione collettiva.
fonte: Diritto.it
