La “remigrazione”. Aspetti etici a parte, appare irrealizzabile da un punto di vista pratico e giuridico. Il Decreto Cutro

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La “remigrazione”. Aspetti etici a parte, appare irrealizzabile da un punto di vista pratico e giuridico. Il Decreto Cutro Roberto Vannacci durante la chiusura dell’ Assemblea costituente di Futuro nazionale all’Auditorium della Conciliazione, Roma, Domenica 14 Giugno 2026 (Foto Roberto Monaldo / LaPresse)Roberto Vannacci during the Constituent Assembly of Futuro nazionale party at the Auditorium della Conciliazione, Rome, Sunday, June 14, 2026 (Photo by Roberto Monaldo / LaPresse)

Manuel M Buccarella

Si parla tanto, di questi tempi, di remigrazione. Cavallo di battaglia, è proprio il caso di dirlo, del generale Vannacci, che grazie alla sua proposta sta conquistando i “cuori” di molti italiani, tanto da superare la Lega nei principali sondaggi.

In parole semplici Roberto Vannacci, ma ancor prima il movimento Maga negli States, propongono per gli immigrati, anche dotati di regolare permesso di soggiorno e lavoro, il ritorno, rectius la deportazione nei paesi di origine, se non rispettano le regole ed in particolare commettono reati in Italia. Viene in particolare richiesto il rafforzamento dello schema legale dei rimpatri ed il perfezionamento di accordi bilaterali con gli Stati di origine. La proposta più estrema e dunque razzista, è contenuta nella Proposta di iniziativa popolare “Remigrazione e Riconquista”. Promossa in Italia da movimenti di destra (come CasaPound e comitati guidati da figure come Luca Marsella), la proposta di legge ha depositato oltre 150.000 firme alla Camera dei Deputati. Prevede l’inasprimento delle sanzioni per l’immigrazione clandestina, il potenziamento dei rimpatri, la revoca della cittadinanza per i naturalizzati colpevoli di reati gravi e l’introduzione di incentivi economici per favorire il rientro volontario e assistito degli immigrati extracomunitari non integrati nel tessuto sociale.

Gli ostacoli di ordine pratico

Perché i desideri di Vannacci e compagnia cantante possano avverarsi sono necessarie però condizioni assai difficilmente avverabili: immaginate che uno straniero abbia subito un foglio di via o un decreto di espulsione per aver commesso reati o perché considerato socialmente pericoloso. Viene accompagnato alla frontiera nelle migliori delle ipotesi o al più in un Cpr. Ma per mandare via i tanti irregolari o quelli che delinquono ci vogliono enormi risorse finanziarie: requisizione di gran parte della flotta aerea e navale nazionale ed internazionale, accompagnamento degli espulsi con personale militare o di polizia, cui pagare anche la missione. E poi, il paese di origine sarà disposto a raccogliere il proprio connazionale del quale ha fatto tranquillamente a meno? Ci vogliono accordi bilaterali, che spesso non ci sono. Per non parlare poi degli italiani di seconda generazione, cui verrebbe in ipotesi revocata la cittadinanza. Un figlio di un marocchino che ha la cittadinanza italiana, una volta revocata, perché deve essere “ripreso” dal Marocco, che non sarebbe neppure paese di origine? Pura propaganda, ammantata anche di un po’ di razzismo.

Il Decreto Cutro

Alla tragedia di Cutro, cui ha contribuito senza dubbio il governo italiano con le sue regole e le sue omissioni, l’esecutivo Meloni ha risposto cinicamente con il “Decreto Cutro”, come se le morti in mare di tanti disperati potessero essere arginate appunto a botta di leggi e decreti severi o restrittivi.

Il DL 20/2023, convertito nella legge 50/2023, resta oggi in vigore nella sua impostazione originaria: eliminazione della richiesta diretta in Questura per la protezione speciale (ora gestita dalle Commissioni territoriali nell’ambito dell’anno dalla presentazione della domanda di protezione internazionale), abrogazione del terzo e quarto periodo dell’art. 19 comma 1.1 TUI, e stop alla conversione del permesso per protezione speciale in permesso di lavoro per le domande presentate dopo l’11 marzo 2023, disposizione a dir poco iniqua.

La svolta giurisprudenziale: Cassazione n. 29593/2025

Il dato più rilevante degli ultimi mesi è la sentenza n. 29593 del 10 novembre 2025 della Prima Sezione civile della Cassazione, pronunciata su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Venezia, che ha affermato come l’abrogazione dei riferimenti testuali alla vita privata e familiare abbia portata meramente formale, non potendo l’intervento del legislatore ordinario comprimere il nucleo di tutele costituzionali e convenzionali.In pratica, la Corte ha individuato quello che i commentatori chiamano un “ponte normativo”: l’art. 19 comma 1.1 TUI rinvia all’art. 5 comma 6 TUI, che impone il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali — tra cui l’art. 8 CEDU — rendendo così inaggirabile la tutela della vita privata e familiare nonostante l’abrogazione delle frasi esplicite operata dal Decreto Cutro. La Cassazione si è mossa in continuità con le Sezioni Unite n. 24413/2021, confermando che il cittadino straniero ha diritto alla protezione complementare quando ricorrano i presupposti per la tutela della vita privata e familiare secondo l’art. 8 CEDU, salvo prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o ordine pubblico. E così il legislatore restringe per via ordinaria, la giurisprudenza di legittimità riafferma il nucleo di garanzie via obblighi costituzionali/CEDU.

Il nuovo fronte: il “Decreto Sicurezza” 2026 (DL 23/2026)

Sul piano legislativo il vero salto in avanti è il DL 23/2026 (24 febbraio 2026, convertito in legge il 24 aprile 2026), che interviene pesantemente sul TUI in materia migratoria: Respingimento/espulsione/rimpatrio (art. 29): norme più stringenti sull’esecuzione dei provvedimenti.Notifiche via PEC.ai richiedenti asilo, in alternativa al servizio postale.Potenziamento dei CPR: deroga fino al 2028 al Codice dei contratti pubblici per la Croce Rossa Italiana nella gestione dei centri.

Art. 30-bis (introdotto al Senato): un incentivo di 615 euro agli avvocati per l’assistenza a stranieri che aderiscono a programmi di rimpatrio volontario assistito, pagato solo a rimpatrio avvenuto, misura contestata duramente da Consiglio Nazionale Forense, Associazione Nazionale Magistrati e Unione Camere Penali per il rischio di trasformare il difensore in “strumento delle politiche di remigrazione”. Gratuito patrocinio: abolizione dell’automatismo del patrocinio a spese dello Stato nei ricorsi contro i provvedimenti di espulsione, indipendentemente dai limiti reddituali ordinari.

Curiosamente, il 24 aprile 2026 il governo ha dovuto emanare un secondo decreto-legge (n. 55/2026) per correggere proprio la norma sul compenso agli avvocati, dopo le critiche di incostituzionalità: ora il contributo va anche ad altri rappresentanti oltre agli avvocati, e viene corrisposto indipendentemente dall’esito del rimpatrio. Un correttivo “in corsa” piuttosto insolito nella prassi legislativa italiana.

In sintesi la linea Cutro-Sicurezza 2026 mostra un esecutivo che continua a stringere per via amministrativa e ordinaria (Questure, CPR, notifiche, incentivi ai rimpatri), mentre la Cassazione fa da contrappeso costituzionale sulla protezione complementare. Sullo sfondo c’è anche l’attuazione del Patto UE Migrazione e Asilo (maggio 2024), che l’Italia sta recependo proprio attraverso questi decreti.

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