Con la sentenza 17510 la Cassazione legittima i trattenimenti nei Cpr in Albania. Era quello che chiedeva l’emendamento della responsabile Immigrazione Sara Kelany (Fdi) sulla «coesistenza» di diritto d’asilo e decreto di espulsione, approvato mercoledì. I giudici sono così costretti a lasciare in Albania chi fa richiesta d’asilo.
Secondo la Corte d’Appello, il trattenimento del migrante nel Cpr e quello del richiedente asilo previsto dal Testo unico sono due condizioni diverse, non sovrapponibili. Secondo la Prima sezione penale della Suprema corte anche ai migranti reclusi nel Cpr di Gjader pronti per essere rimpatriati si applica l’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 142 del 2015, secondo cui «è legittimo il trattenimento nel Cpr in Albania «equiparato, a tutti gli effetti a quelli in Italia». Conseguenza del decreto 37 dello scorso 31 marzo che ha modificato l’articolo 3, comma 2 della legge 14 del 2024, ovvero il Testo unico sull’immigrazione, e ha ampliato «le finalità delle strutture disciplinate dall’accordo con l’Albania, estendendo l’utilizzo non solo alle operazioni di soccorso, ma anche ai soggetti sottoposti a trattenimento in esecuzione di provvedimenti convalidati o prorogati».
La sentenza riguarda in particolare un immigrato entrato clandestinamente in Italia a Lampedusa il 30 novembre 2021 ed espulso dal Prefetto di Napoli il 31 marzo 2025. Un provvedimento convalidato da un giudice di pace di Melfi il 2 aprile 2025 che ha convinto il Viminale, lo scorso 11 aprile, a trasferirlo nel Cpr di Gjader. La richiesta di asilo del migrante, presentata subito ai sensi dell’articolo 6 della legge 142 del 2015, per il Questore era strumentale e dunque era stata respinta dalla Commissione territoriale di Roma il giorno dopo. Ma i giudici hanno deciso di riportarlo in Italia. Secondo la Cassazione, invece, i due trattenimenti sono sostanzialmente fusi in uno. Secondo la Cassazione il migrante poteva stare al Cpr anche dopo aver presentato domanda d’asilo perché era legittima «la sua presenza, fondata sul trattenimento conseguente la procedura di espulsione» e «non è vietato il trattenimento presso di essa del cittadino extra comunitario richiedente asilo» quando vi sono «fondati motivi per ritenere che la domanda sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del rimpatrio».
