Nel genocidio del Sudan, la CIG dell’Aja aveva respinto il ricorso del Sudan contro gli Emirati Arabi Uniti

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Nel genocidio del Sudan, la CIG dell’Aja aveva respinto il ricorso del Sudan contro gli Emirati Arabi Uniti

Nell’ambito del conflitto interno al Sudan, una delle guerre dimenticate dai media, ha avuto scarsa eco una notizia di fatto risalente allo scorso maggio.

La Corte internazionale di giustizia dell’Aja ha respinto il ricorso presentato dal Sudan contro gli Emirati Arabi Uniti in cui si accusa lo Stato del Golfo di “complicità nel genocidio” che sarebbe in corso nel Paese africano.Il Sudan infatti sostiene che gli Emirati Arabi Uniti abbiano sostenuto le Forze di supporto rapido (Rsf) nella guerra civile in corso nel Paese, in cui sono morte decine di migliaia di persone e milioni di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case e a patire una dura carestia.

Il Sudan ha accusato gli EAU di essere complici nel genocidio dei Masalit e di altre popolazioni non arabe del Darfur occidentale, fornendo sostegno economico, politico e militare alle Forze di Supporto Rapido (RSF).

Gli Emirati Arabi Uniti hanno negato le accuse, definendo il caso “un teatro politico” e “una cinica trovata pubblicitaria”.

La Corte internazionale di giustizia dell’Aia ha stabilito che il caso non poteva procedere perché gli Emirati Arabi Uniti avevano rinunciato all’articolo 9 della Convenzione sul genocidio, il che significa che non possono essere citati in giudizio da altri Stati per accuse su tale reato. Di fatto, la Corte spiega di non avere giurisdizione su questo caso. Il Sudan sostiene che gli Emirati abbiano sostenuto e sostengano ancora le Rsf, con spedizioni di armi e il reclutamento di mercenari per effettuare attacchi contro le comunità non-arabe, in particolare i Masalit, nella regione del Darfur: il risultato sono uccisioni di massa, sfollamenti forzati e violenze sessuali diffuse utilizzate come arma di guerra.

Il caso è tuttavia piuttosto insolito perché il ricorso sudanese prende di mira non i responsabili diretti di quelle violenze ma i loro presunti finanziatori internazionali.

Il ricorso si basava sull’articolo 36 dello Statuto della CIG e sull’articolo IX della Convenzione sul Genocidio del 1948.

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